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Green pass: tutte le regole dal 6 agosto. Gli obblighi per medici e farmacisti

Sanità pubblica Redazione DottNet | 22/07/2021 21:26

Stato di emergenza prorogato fino al 31 dicembre. Nuovi parametri per passaggio colore

Green pass obbligatorio dal 6 agosto con una dose di vaccino per tutti i cittadini che hanno più di 12 anni nei ristoranti al chiuso, e nei locali dove si consuma al tavolo, per assistere agli spettacoli al cinema e a teatro, per partecipare a eventi e competizioni sportive, per andare nelle piscine, nelle palestre, ma anche a fiere, sagre, convegni, parchi divertimento, sale gioco, partecipazione a concorsi. Cambio dei parametri per il passaggio nelle fasce di rischio. Le discoteche restano chiuse. Per ottenerlo sono stati previsti più canali. Il primo è il sito "Digital green certificate" (www.dgc.gov.it), gestito dalla società Sogei. Un altro modo è tramite il Fascicolo Sanitario Elettronico, o ancora tramite le App Immuni o Io. Infine rivolgendosi ai medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, farmacie. E saranno prorpio medici e farmacisti a dover andare in aiuto a quanti non riusciranno a scaricare il documento, nonostante le proteste delle categorie coinvolte. "Inoltre va precisato che green pass è un'iniziativa europea e quindi come vincolo abbiamo quello di riconoscere i vaccini approvati dall'Agenzia europea del farmaco Ema. Al momento il vaccino Sputnik non e' stato approvato in Europa e quindi non e' possibile con questo vaccino ottenere il green pass', sottolinea  il ministro della Salute Roberto Speranza.

Ecco in sintesi come si dovrà usare il lasciapassare

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• Green pass obbligatorio dal 6 agosto (basterà anche la prima dose di vaccino) per tutti i cittadini che hanno più di 12 anni nei ristoranti al chiuso, e nei locali dove si consuma al tavolo (quindi anche nei bar, ma non al bancone), per assistere agli spettacoli al cinema e a teatro, per partecipare a eventi e competizioni sportive, per andare nelle piscine, nelle palestre, ma anche a fiere, sagre, convegni, parchi divertimento, sale gioco, partecipazione a concorsi, centri sociali, musei.
 
• Il green pass avrà validità dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione del vaccino, a seguito di un tampone eseguito entro le 48 ore precedenti o per guarigione dal Covid avvenuta nei sei mesi precedenti.
 
• Per quanto riguarda i tamponi verrà definito un protocollo d'intesa con le farmacie per la somministrazione di tamponi rapidi a prezzi contenuti che tengano conto dei costi di acquisto.
 
• Stato di emergenza prorogato fino al 31 dicembre.
 
• Nuovi parametri per passaggio colore: se si arriverà contemporaneamente al 10% delle terapie intensive ed al 15% delle ospedalizzazioni di area medica per Covid, una regione passerà dalla zona bianca a quella gialla. Per la zona arancione si dovrà superare il 20% delle terapie intensive e il 30% dei posti di area medica, mentre per la per zona rossa il 30% delle terapie intensive e il 40% dei posti di area medica.
 
Queste in dettaglio le nuove indicazioni del decreto per il passaggio di colore:
a) 'Zona bianca': le regioni nei cui territori alternativamente:
1) l'incidenza settimanale dei contagi è inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti per tre settimane consecutive;
 
2) l'incidenza settimanale dei contagi è pari o superiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti e si verifica una delle due seguenti condizioni:
 
2.1) il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da COVID-19 è uguale o inferiore al 15 per cento;
 
2.2) il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da COVID-19 è uguale o inferiore al 10 per cento comunicati alla Cabina di regia di cui al decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. La comunicazione può essere aggiornata con cadenza mensile sulla base di posti letto aggiuntivi, che non incidano su quelli già esistenti e destinati ad altre attività;
b) 'Zona gialla': le regioni nei cui territori alternativamente:
 
1) l'incidenza settimanale dei contagi è pari o superiore a 50 e inferiore a 150 casi ogni 100.000 abitanti, salvo che ricorrano le condizioni indicate nella lettera a);
 
2) l'incidenza settimanale dei casi è pari o superiore a 150 casi ogni 100.000 abitanti e si verifica una delle due seguenti condizioni, salvo che ricorrano le condizioni indicate nella lettera a):
 
2.1) il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da COVID-19 è uguale o inferiore al 30 per cento;
 
2.2) il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da COVID-19 è uguale o inferiore al 20 per cento comunicati alla predetta Cabina di regia entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. La comunicazione può essere aggiornata con cadenza mensile sulla base di posti letto aggiuntivi, che non incidano su quelli già esistenti e destinati ad altre attività;
 
c) 'Zona arancione': le regioni nei cui territori l'incidenza settimanale dei contagi è pari o superiore a 150 casi ogni 100.000 abitanti, salvo che ricorrano le condizioni indicate nelle lettere a), b) e d);
 
d) 'Zona rossa': le regioni nei cui territori l'incidenza settimanale dei contagi è pari o superiore a 150 casi ogni 100.000 abitanti e si verificano entrambe le seguenti condizioni: 1) il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da COVID-19 è superiore al 40 per cento; 2) il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da COVID-19 è superiore al 30 per cento comunicati alla predetta Cabina di regia entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. La comunicazione può essere aggiornata con cadenza mensile sulla base di posti letto aggiuntivi, che non incidano su quelli già esistenti e destinati ad altre attività.”.
 
• Le discoteche rimangono chiuse, anche per chi ha il green pass ma sono previsti ristori per il settore.
 
• Posti a sedere preassegnati per spettacoli. In zona bianca e in zona gialla, gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi anche all'aperto, sono svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale, e l’accesso è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi Covid. In zona bianca, la capienza consentita non può essere superiore al 30/50 per cento di quella massima autorizzata all’aperto e al 25/30 per cento al chiuso nel caso di eventi con un numero di spettatori superiore rispettivamente a 5.000 all’aperto e 2.500 al chiuso. In zona gialla la capienza consentita non può essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata e il numero massimo di spettatori non può comunque essere superiore a 2.500 per gli spettacoli all'aperto e a 1.000 per gli spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala.
 
• Per le competizioni sportive in zona bianca, la capienza consentita non può essere superiore 30/50 per cento di quella massima autorizzata all’aperto e al 25/30 per cento al chiuso. In zona gialla la capienza consentita non può essere superiore al 25 per cento di quella massima autorizzata e, comunque, il numero massimo di spettatori non può essere superiore a 2.500 per gli impianti all'aperto e a 1.000 per gli impianti al chiuso.

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